Art. 1.

      1. Al fine di favorire le esigenze delle famiglie in coincidenza con le giornate di riposo lavorativo, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di norma le scuole di ogni ordine e grado non svolgono attività scolastica nella giornata del sabato.
      2. Il monte ore di cui al comma 3 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, rimane invariato.